ENASARCO: SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITÀ TERMALI CONVENZIONATE
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SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITÀ TERMALI CONVENZIONATE
Art. 1 – Oggetto
Allo scopo di sostenere la categoria assistita nelle situazioni di necessità sanitaria, la Fondazione Enasarco contribuisce alla partecipazione degli iscritti ai soggiorni termali mediante una convenzione con strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale.
Art. 2 – Requisiti
Ai soggiorni termali potranno essere ammessi:
- gli agenti/rappresentanti con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri);
- i pensionati ENASARCO (3) che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale.
Art. 3 – Domande
Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte sull’apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata alla FONDAZIONE ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA, entro il termine improrogabile del 15 aprile 2017 (data del timbro postale di spedizione).
Art. 4 – Modalità di partecipazione ai turni di bassa stagione
I turni di partecipazione saranno di 14 giorni consecutivi.
Gli agenti in attività non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi tre anni; i pensionati non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi due anni.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente, agenti in attività e pensionati potranno essere ammessi con versamento a loro carico del 100% della retta alberghiera e successivamente essere ammessi ai soggiorni termali per analogo numero di prestazioni, alle condizioni precedenti.
Ai soggiorni termali in bassa stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità sotto elencate:
- reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 non superiore ad euro 19.539,21, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 da euro 19.539,02 a euro 26.124,28, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa, convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 da euro 26.124,29 a euro 32.655,35 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 superiore a euro 32.655,37 con versamento a loro carico del 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione.
La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall’art. 2.
(3) Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015, o abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione domanda di pensione entro il 15 maggio 2016.
Saranno considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto
tale diritto entro il 15 maggio 2016.
Art. 5 – Modalità di partecipazione ai turni di alta stagione
Ai soggiorni termali in alta stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 lettere a) e b), nei limiti dei posti disponibili, le domande di ammissione, dovranno, essere corredate dall’attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 100% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.
La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall’art. 2.
Art. 6 – Documentazione
Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale (disponibile sul sito www.enasarco.it), la seguente documentazione:
1. il certificato medico redatto sull’apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it) dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:
- la diagnosi dell’affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;
- la località termale consigliata;
- il tipo di cura termale prescritta.
- se il richiedente è autosufficiente.
2. la ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione;
3. copia del documento di identità valido del richiedente.
4. Copia modello ISEE attestante reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015.
La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIF - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.
Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.
Art. 7 – Decadenza del diritto
La presentazione delle domande oltre il termine di cui all’art. 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto al soggiorno, e la domanda sarà respinta.
Art. 8 – Modalità di ammissione
L’ammissione al soggiorno termale è subordinata all’invio di tutta la documentazione di cui al precedente art. 6 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione.
Effettuata l’istruttoria, al richiedente viene comunicato l’esito della domanda.
In caso di esito positivo all’iscritto viene assegnato il turno e l’Hotel, nei limiti delle disponibilità degli stessi.
Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo.
Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate esclusivamente alla Fondazione che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per motivi debitamente documentati quali ricovero ospedaliero, malattia, o gravi eventi familiari.
Una volta ricevuta la lettera di ammissione, il richiedente dovrà:
- dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell’Hotel, precisando se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla. In difetto di comunicazione non sarà assicurata la sistemazione nell’Hotel assegnato. Per l’uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5% della quota intera;
- farsi rilasciare dal proprio medico di base la prescrizione della cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con gli stabilimenti termali.
Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l’albergo assegnato, muniti obbligatoriamente della lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all’inizio del turno, pena il mancato riconoscimento della prestazione.
A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l’obbligo di consegnare all’albergo, presso il quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall’azienda termale che attesti l’avvenuta effettuazione della terapia sanitaria.
Art. 9 – Rinuncia al soggiorno
La rinuncia al soggiorno termale dovrà essere comunicata alla struttura alberghiera assegnata ed alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIF - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, a mezzo telegramma almeno 20 giorni prima dell’inizio del turno, restituendo esclusivamente a mezzo posta la lettera di ammissione.
Nel caso in cui la rinuncia pervenga oltre il termine dei 20 giorni prima dell’inizio del turno e la stessa sia determinata da comprovati motivi debitamente documentati, quali ricovero ospedaliero, malattia, o gravi eventi familiari, non sarà applicata alcuna penale e la quota di compartecipazione sarà restituita integralmente.
Nel caso in cui l’iscritto, per cause di forza maggiore, non si presenti nella struttura all’inizio del turno e nei due giorni successivi, la Fondazione applicherà una penale pari al 50 % dell’intera retta relative alle due giornate di mancato soggiorno.
Art. 10 - Soggiorno parziale
Eventuali lievi ritardi nell’inizio del turno, dovuti a cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dall’assistito alla Direzione dell’Azienda, a mezzo telegramma.
La Fondazione non rimborserà in nessun caso la quota di partecipazione versata.
Qualora l’iscritto interrompesse il suo soggiorno dopo un periodo pari o superiore alla metà del turno, la Fondazione non rimborserà in nessun caso la quota di partecipazione versata.
Qualora l’iscritto interrompesse il suo soggiorno dopo un periodo inferiore alla metà del turno, la Fondazione tratterrà dalla quota di partecipazione versata la retta al 100% per le giornate di effettiva presenza e per il restante periodo un terzo della retta stessa.
Eventuali differenze a credito saranno rimborsate all’iscritto successivamente alla fatturazione alle strutture alberghiere.
Art. 11 – Accompagnatore
Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l’assegnazione del turno e dell’albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.
L’accompagnatore (o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l’albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera. Per l’accompagnatore (o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest’ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) dalla struttura alberghiera per l’intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.
La quota di soggiorno dell’accompagnatore (ed eventuali spese relative a servizi non convenzionati) dovrà essere versata direttamente alla direzione dell’albergo.
Art. 12 – Condizioni di trattamento
Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall’ Enasarco presso la direzione dell’Hotel, fin dal momento dell’arrivo.
Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali.
Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.
Art. 13 – Rimborso retta
La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall’ENASARCO all’albergo per il soggiorno termale usufruito nei casi in cui:
- siano state effettuate cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;
- non sia stata presentata all’albergo presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione prevista dall’Art. 8.
Art. 14 – Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.


