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- La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016.
- L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, oltre che per i commercianti, che hanno cessato o cesseranno l'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e dopo aver compiuto i 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.
- L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.
La originaria norma che prevedeva l'indennizzo per il triennio dal 1996 al 1998 è stata più volte prorogata ed è stata ripristinata nuovamente dalla nuova legge di stabilità fino al dicembre 2016.
La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di circa 500 Euro al mese.
La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anti crisi).
Destinatari del provvedimento:
sono, oltre ai commercianti, gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e i loro coadiutori.
Per averne diritto devono possedere i seguenti requisiti:
- aver compiuto 62 anni se uomo o 57 se donna, al momento della cessazione dell'attività;
- essere iscritti alla Gestione Commercianti INPS da almeno 5 anni;
- l'attività deve essere cessata in maniera definitiva con la cancellazione dal Registro Imprese
Dal 1° gennaio 2014 possono presentare domanda di indennizzo:
- a) coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016;
- b) coloro che, pur avendo i requisiti nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la domanda o gli era stata rigettata perchè presentata oltre il termine del 31 gennaio 2012.
L'indennizzo però verrà corrisposto solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
L'indennizzo verrà corrisposto fino all'età massima:
- di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e
- 64 e 9 mesi per le donne,
età attualmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.
L'Indennizzo è incompatibile
con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e viene revocato a far data dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene ripresa l'attività lavorativa. Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
Scadenza e pagamento:
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.
Proroga degli indennizzi:
in seguito alle modifiche apportate dalla nuova legge, possono richiedere la proroga dell'indennizzo tutti coloro che negli anni scorsi, dopo l'introduzione dei nuovi termini per il diritto alla pensione di vecchiaia, avevano ricevuto comunicazione della cessazione dell'erogazione al compimento dei 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne, età a suo tempo previste per il diritto alla pensione.
Gli indennizzi ora verranno prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono l'età
pensionabile introdotta dal 1° gennaio 2012.
L'indennizzo però verrà prorogato solo ai soggetti che non siano titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico.
Importo dell'indennizzo:
L'indennizzo, come già detto, è pari al trattamento minimo di pensione spettante ai commercianti ed il periodo in cui viene riscosso è riconosciuto figurativamente ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Finanziamento:
L'indennizzo viene finanziato con un contributo dello 0,09 per cento a carico dei commercianti che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.
Consigli:
tutti gli uffici periferici INPS hanno ricevuto disposizioni dalla sede centrale di rivedere d'ufficio tutte le domande già presentate dopo il 1° gennaio 2014 e a procedere al riesame delle posizioni sospese negli scorsi anni e di corrispondere gli eventuali arretrati.
Consigliamo comunque di presentare:
- le domande di indennizzo con la massima urgenza; l'indennizzo verrà corrisposto dal mese successivo alla presentazione della domanda;
- le domande di proroga dell'indennizzo con i modelli disponibili sul sito www.inps.it
Ogni altra informazione presso la sede USARCI di ALESSANDRIA
e-mail info@usarcialessandria.it - tel. 0131 510 286
Dalle ultime statistiche emanate dall'Enasarco, risulta che il 12% degli agenti di commercio in attività sono donne. Queste, per la loro natura, in alcuni momenti della loro vita, per maternità o adozione, si trovano ad affrontare particolari difficoltà lavorative. Grazie all'interessamento delle Associazioni di categoria, gli Accordi Economici, la previdenza Enasarco ed Inps garantiscono loro alcune tutele e provvidenze.
Innanzitutto gli Accordi Economici Collettivi, in caso di gravidanza o adozione, prevedono la possibilità di sospendere, su richiesta dell'agente, il mandato di agenzia per un periodo massimo di dodici mesi all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto o la data dell'effettivo ingresso del minore; durante questo periodo la mandante non potrà risolvere il mandato. E' previsto anche un periodo massimo di sospensione di 5 mesi in caso di interruzione della gravidanza. Durante la sospensione la preponente potrà provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato o dare ad altri l'incarico di esercitarlo e di conseguenza l'agente non avrà diritto alle provvigioni per gli affari promossi dalla mandante o dal sostituto.
La Fondazione Enasarco riconosce all'agente, donna o uomo, un assegno per ogni figlio nato o adottato.
Dal 01/01/2016 gli importi sono di:
- € 750 per il primo figlio,
- € 650 per il secondo,
- € 500 per il terzo figlio o successivo.
Alle agenti, oltre a quest'assegno, viene erogato un "contributo di maternità" di:
- € 1.500 per il primo figlio,
- € 1.250 per il secondo,
- € 1.000 per il terzo e successivo.
Per ottenere queste erogazioni gli agenti:
- devono essere in attività alla data dell'evento,
- avere un conto previdenziale incrementato da contributi obbligatori, con un saldo attivo non inferiore a € 3.063
- e un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri).
Le domande vanno inoltrate entro un anno dalla nascita o adozione.
Per il parto, inoltre, l'assicurazione stipulata da Enasarco con UNISALUTE riconosce alle agenti iscritte alla Fondazione, se in possesso dei requisiti sopra precisati, un indennizzo determinato nella misura fissa forfettaria di € 334,50.
La richiesta deve essere inoltrata su apposito modulo e spedita con Raccomandata A.R. entro tre mesi dall'evento.
Anche l'INPS riconosce un'indennità di maternità alle agenti, in quanto iscritte nella gestione commercianti, purché in regola con i versamenti previdenziali.
L'indennità per l'anno 2016 è di € 47,68 al giorno pari all'80% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
I periodi indennizzabili sono
- per il figlio biologico i due mesi precedenti e i tre mesi successivi al parto;
- per adozione/affidamento i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore;
- in caso di interruzione di gravidanza, dopo il terzo mese, verranno riconosciuti i 30 giorni successivi all'evento.
Anche questa domanda va inoltrata all'INPS per via telematica, entro un anno dall'ultimo giorno indennizzabile, ovvero tre mesi dopo il parto o ingresso del minore.