ENASARCO: CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP - usarcialessandria

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ENASARCO: CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Normativa > ENASARCO Prestazioni
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 – Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 agli iscritti i cui figli portatori di handicap siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, la Fondazione eroga un contributo di euro 6.000,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.
L’importo massimo di spesa annua pari a € 200.000,00, potrà essere aumentato, secondo le modalità previste dalla Statuto, fino ad un massimo di € 700.000,00 nell’ipotesi in cui il totale dei contributi erogabili sia superiore al predetto importo.

Art. 2 –Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:
  • essere un agente in attività, alla data di presentazione della domanda, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.124,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco. (Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il termine ultimo di ammissione al concorso. Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine per l’ammissione al concorso)
  • essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande
Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  • Copia della certificazione, contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di handicap con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall’art. 1 della Legge 508/1988 (invalidità civile con accompagnamento);
  • Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
  • Copia del documento di identità valido del richiedente

Art. 5 – Decadenza del diritto
La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
PORTATORI DI HANDICAP
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